Innovazione tecnologica
PARTE DA OPZIONE DONNA L’UTIIZZO DELL’IA IN INPS
Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l’Inps avvia una sperimentazione basata sull’Intelligenza Artificiale di tipo generativo.
L’utente, sul sito web dell’Istituto di previdenza, può “conversare” con un assistente virtuale intelligente dopo aver effettuato una richiesta sul motore di ricerca.
L’Assistente fornirà risposte puntuali, aiuterà ad orientarsi tra le prestazioni e i servizi offerti dall’Ente assicuratore.
L’Intelligenza artificiale utilizzerà infatti i primi risultati del motore di ricerca per restringere la cornice informativa, così che l’Assistente possa offrire risposte circostanziate alle successive domande tratte da fonti ufficiali e certificate. Se necessario è previsto un passaggio di disambiguazione, in cui l’Assistente chiede all’utente di indicare la categoria di appartenenza tra opzioni predefinite.
L’utente, in questo modo, otterrà un aiuto sostanziale nella sua ricerca con un agile modello di risposta.
Inoltre, in via sperimentale, nella pagina dedicata ad “Opzione donna” sul sito, l’assistente virtuale, mantenendo in memoria il dialogo, è in grado di “conversare” fornendo anche informazioni approfondite sulla prestazione tratte da circolari, messaggi e atti interni in materia, oltre che dalle schede prodotto/servizio presenti sul sito.
Successivamente, la sperimentazione sarà estesa a tutte le altre prestazioni, garantendo la trasparenza, l’immediatezza delle informazioni, la costruzione condivisa e la disseminazione della conoscenza.
Con l’introduzione del modello di intelligenza artificiale di tipo generativo nel motore di ricerca del portale, l’Inps continua a investire in innovazione tecnologica per fornire servizi di qualità e si pone come punto di riferimento per l’accesso semplice e rapido alle informazioni.
“Il sistema di Intelligenza Artificiale dell’Inps, in linea con la normativa sulla privacy, utilizza, al momento, fonti limitate ma controllate per fornire risposte quanto più affidabili e impara con l’esperienza. Per questo motivo, gli utenti possono collaborare nell’addestramento riformulando la richiesta qualora la risposta non sia esauriente, a vantaggio di tutta la collettività” ha dichiarato il direttore generale Vincenzo Caridi.
Per maggiori dettagli sul sistema di intelligenza artificiale è comunque possibile consultare il messaggio Inps n. 2659 del 14 luglio 2023.
Lavoratori domestici
CALCOLO CONTRIBUTI PER FERIE E TREDICESIME
L’Inps mette a disposizione dei datori di lavoro e dei lavoratori domestici un simulatore online per il calcolo dei contributi e una guida per il calcolo della tredicesima e delle ferie.
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto ai datori di lavoro e ai lavoratori domestici.
Come funziona
Il simulatore di calcolo messo a disposizione dall’Inps permette di determinare l’importo dei contributi dovuti dal datore di lavoro ogni mese, inserendo i dati richiesti nei campi previsti e cliccando sulla freccia “Avanti”.
La tredicesima mensilità corrisponde a un dodicesimo dell’intera retribuzione annua, che i datori di lavoro devono pagare ai loro collaboratori familiari entro dicembre, in occasione delle festività natalizie. La tredicesima matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti. Se il lavoratore domestico presta servizio per più famiglie, ogni datore di lavoro è tenuto all’erogazione della quota di tredicesima sulla base della retribuzione oraria corrisposta.
Ad esempio, se un lavoratore ha lavorato dal 1° aprile al 31 dicembre con una retribuzione mensile di 700 euro, il calcolo è: 700 euro x 9 (mesi lavorati) : 12 = 525 euro.
A prescindere dalla durata dell’orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore domestico ha diritto a un periodo di ferie di 26 giorni (escluse le domeniche e le festività infrasettimanali), da fruire, tenendo conto delle esigenze del datore di lavoro, nel periodo giugno-settembre. Durante il periodo di ferie al lavoratore spetta, per ogni giornata, un ventiseiesimo della retribuzione mensile, comprensiva della eventuale indennità sostitutiva per il vitto e per l’alloggio. In caso di retribuzione oraria occorre prendere a riferimento il numero di ore effettuate di media in un mese e dividerle per 26, ottenendo così il numero di ore equivalente a un giorno di ferie.
Ad esempio, per un lavoratore che lavora 12 ore settimanali, si moltiplicano le ore complessive settimanali per 4,333 (un mese è composto da 4,333 settimane), ottenendo così 52, il numero di ore che compone un mese di lavoro. Questo numero va diviso per i 26 giorni di lavoro mensile. Il risultato è pari a 2. Quindi, considerando una retribuzione oraria di 9 euro, ogni giorno di ferie deve essere retribuito con 18 euro (che si ottiene moltiplicando 9 euro per 2).
Il datore di lavoro deve corrispondere la contribuzione dovuta pure durante le ferie. Al lavoratore che non ha raggiunto un anno di servizio competono tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato (si considera mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni di calendario) a condizione che abbia superato il periodo di prova. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento né durante il periodo di malattia o infortunio. Per il calcolo, le frazioni di anno si calcolano in dodicesimi e si arrotondano sempre per eccesso.
Welfare
L’INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO
L’indennità di accompagnamento è stata istituita a favore delle persone completamente inabili, che non possono svolgere gli atti quotidiani della vita senza un aiuto costante.
L’indennità non è incompatibile con lo svolgimento di una attività lavorativa dipendente o autonoma, qualora la persona abbia una residua capacità di lavoro.
Il riconoscimento di questa prestazione è, in ogni caso, indipendente dall’età e dalla situazione reddituale del richiedente.
Requisiti
I requisiti fisici per essere ammessi a fruire dell’indennità di accompagnamento sono:
il riconoscimento di un’invalidità totale (e quindi non essere in grado di deambulare o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita tipici dell’età).
Requisiti ulteriori
Per quanto attiene i requisiti legati alla residenza / cittadinanza, per poter accedere al trattamento economico occorre:
possedere la cittadinanza italiana e la residenza in Italia;
ma ne hanno diritto anche i cittadini dell’Unione Europea e loro familiari (coniuge e figli a carico), residenti in Italia, che hanno svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli stati dell’Unione;
e possono usufruire della prestazione anche i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno.
Incompatibilità dell’indennità di accompagnamento
L’indennità di accompagnamento è incompatibile con le prestazioni simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra (in questa ipotesi si può scegliere il trattamento più favorevole) e viene sospesa qualora la persona disabile sia ricoverata gratuitamente in strutture per lunga degenza con pagamento della retta a carico dello Stato (o di ente pubblico).
Compatibilità dell’indennità
L’assegno di accompagnamento continua, invece, a essere regolarmente corrisposto durante i periodi di ricovero per terapie.
Coloro che percepiscono l’indennità di accompagnamento devono presentare ,entro il 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione di responsabilità nella quale specificano se sono ricoverati a titolo gratuito in istituti a lungodegenza o in cliniche per la riabilitazione con retta a totale carico di enti pubblici.
Per compilare la dichiarazione bisogna espressamente utilizzare il modulo che l’Inps invia al domicilio e che va restituito o alla propria sede Inps, alla sede Asl competente per territorio oppure al Comune di residenza. Se la dichiarazione non viene consegnata, l’Istituto di previdenza provvede al controllo dei requisiti.
Domanda
L’istanza per richiedere l’indennità di accompagnamento può essere inoltrata:
direttamente tramite i servizi online presenti sul portale dell’Inps;
oppure attraverso un Ente di patronato che – si ricorda – assiste gratuitamente il cittadino.
Carlo Pareto
(da “Avanti Online”)
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